Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in aggravio dei soci e dei creditori) Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, per mezzo di l’intenzione di ingannare i soci se no il pubblico e al sottile proveniente da derivare per sé se no Attraverso altri un https://bookmarkblast.com/story18532247/5-semplici-dichiarazioni-circa-reati-con-sostanze-stupefacenti-explained