Si realizzerebbe quindi un capovolgimento della regola tra cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti altresì quando manchi sia dubbia oppure contraddittoria la prova positiva del l’candore dell’incolpato. Rimpiattarsi nel difetto intorno a dolo per giustificare un’assoluzione, oppure un proscioglimento tradisce, https://www.avvocatopenalistanapoli.com/recupero-crediti-marsiglia.html